DELL’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA “AMICI DELL’ONCOLOGIA – Organizzazione di Volontariato (ODV)” – Ente del Terzo Settore
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Denominazione
È costituita l’Associazione senza scopo di lucro denominata: “AMICI DELL’ONCOLOGIA – Organizzazione di Volontariato (ODV) – Ente del Terzo Settore.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha la propria sede legale in Verbania (VB), Via Fiume 18.
Il Consiglio direttivo ha facoltà di istituire sedi decentrate in Italia e all’estero, qualora ciò risulti utile allo sviluppo dell’attività associativa.
Art. 3 – Finalità
L’Associazione AMICI DELL’ONCOLOGIA è un’Organizzazione di Volontariato (ODV) apartitica, le cui attività di interesse generale sono rivolte al perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale quali:
- iniziative di supporto multiforme attorno al malato oncologico
- iniziative di supporto all’anziano fragile
Per raggiungere tale finalità l’Associazione intende utilizzare alcuni strumenti concreti tra i quali:
- promuovere, organizzare e gestire la raccolta di fondi necessari anche attraverso iniziative e manifestazioni e servendosi a questo scopo dell’opera prestata volontariamente dai propri Soci;
- qualsiasi altra attività inerente gli scopi istituzionali dell’Associazione
- attività di autofinanziamento.
Per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità, l’Associazione AMICI DELL’ONCOLOGIA potrà collaborare e aderire a consorzi e Associazioni con Organizzazioni non governative, Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private, nazionali e internazionali. L’Associazione AMICI DELL’ONCOLOGIA, al fine di accrescere l’efficacia della propria azione, potrà aderire con delibera dell’Assemblea dei soci a coordinamenti nazionali e internazionali accettandone le norme statutarie.
Art. 4 – Convenzioni e contributi
L’Associazione può stipulare convenzioni con Enti e organismi internazionali (Nazioni Unite, Unione europea ecc.), nazionali (Stato, Regioni, Enti locali ecc.) e altri soggetti giuridici pubblici e privati e i loro consorzi, per la realizzazione di specifiche attività.
Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
L’Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.
L’Associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati e conseguentemente provvedere attraverso il proprio rappresentante legale a incassare le somme elargite rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità.
L’Associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sovranazionali, nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche e private.
L’Associazione si impegna a non favorire o promuovere gli interessi economici, politici, sociali o sindacali di soci, amministratori, dipendenti o soggetti a qualunque titolo facenti parte dell’Associazione o comunque legati a essa da un rapporto di prestazione d’opera retribuita, ovvero nei confronti dei soggetti giuridici che effettuino erogazioni liberali a favore dell’Associazione.
Art. 5 – Durata
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo scioglimento ai sensi dell’art. 15 del presente statuto.
Art. 6 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente dell’Associazione;
- il Vice Presidente;
- il Segretario.
- Organo di controllo
ASSOCIATI
Art. 7 – Qualifica degli associati
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le Associazioni con scopi analoghi o complementari, le persone giuridiche, che siano interessate all’attività dell’Associazione stessa.
L’Associazione è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari.
I soci fondatori e i soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua che viene stabilita dal Consiglio direttivo entro il 31.12. dell’anno precedente, partecipano all’Assemblea degli associati e hanno diritto di voto.
Sono considerati soci fondatori quelle persone presenti all’Assemblea costitutiva.
L’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell’organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
L’organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci, l’assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata da sottoporre al Consiglio Direttivo.
Art 7 bis – Volontari
L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
I Volontari dell’Associazione sono associati che, dopo specifico corso di formazione, supportano e provvedono ai bisogni più immediati dei pazienti presenti nei Reparti di Oncologia Medica dell’ASL VCO.
I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
Art. 8 – Adesione
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Inoltre l’adesione all’Associazione comporta l’accettazione delle norme dello statuto e dell’eventuale regolamento interno.
Art. 9 – Recesso
La qualifica di socio si perde per:
- dimissioni, con effetto dal primo gennaio dell’anno successivo alla comunicazione scritta;
- morosità, dopo il mancato versamento di una annualità e per delibera del Consiglio direttivo;
- indegnità, deliberata dal Consiglio direttivo e ratificata dall’Assemblea dei soci in seguito a gravi infrazioni alle norme statutarie o regolamentari, o comportamento lesivo del buon nome dell’Associazione.
- decesso.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 10 – L’Assemblea
L’Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente. Hanno diritto di partecipazione e voto tutti i soci fondatori e ordinari che siano in regola con le quote sociali e non siano decaduti ai sensi dell’art. 9 del presente statuto. È ammessa la rappresentanza dei soci per delega per quanti si trovino all’estero o siano assenti per validi motivi. Ogni socio può ricevere una sola delega che deve essere scritta. E’ ammessa anche la delega trasmessa a mezzo telematico. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale. Il bilancio, assieme alla relazione degli amministratori, viene depositato in copia presso la sede legale durante i quindici (15) giorni che precedono l’Assemblea e sino all’approvazione, affinché i soci possano prenderne visione. L’Assemblea straordinaria viene convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Presidente o di almeno un quinto (1/5) dei soci aventi diritto al voto, sottoponendo alla discussione dell’Assemblea dei soci l’ordine del giorno programmato. L’Assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza per delega di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
La convocazione è fatta tramite lettera o attraverso un mezzo telematico, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, entro quindici (15) giorni prima dell’adunanza.
L’Assemblea ordinaria provvede a deliberare, oltre che sul rendiconto economico e patrimoniale, su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno.
All’Assemblea ordinaria spetta:
- l’approvazione del rendiconto consuntivo annuale e l’approvazione del bilancio preventivo, approvati e presentati dal Consiglio direttivo;
- la nomina e la revoca dei membri del Consiglio direttivo, (il quale elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente fra i membri del Consiglio direttivo);
- la nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l’approvazione dei programmi di lavoro e di intervento dell’Associazione;
- l’assunzione di ogni decisione in merito ad argomenti iscritti all’ordine del giorno e che si ritenga comunque opportuno deliberare.
All’Assemblea straordinaria è riservata:
- la modifica del presente statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
Le deliberazioni di cui ai punti a) e b), devono essere adottate a maggioranza di tre quarti (3/4) dei soci presenti o rappresentati per delega all’Assemblea validamente costituita.
L’Assemblea dei soci può dotarsi di un regolamento interno, che stabilisca quanto non esplicitamente disciplinato dallo statuto.
Art. 11 – Il Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è eletto dall’assemblea ordinaria dei soci per il periodo di 2 (due) anni. Il numero dei suoi componenti varia da un minimo di 7 ad un massimo di 11 in base alle decisioni dell’assemblea“.”In caso di dimissioni o decadenza a norma di regolamento di uno o più consiglieri il consiglio stesso provvederà alla sostituzione mediante cooptazione. I cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo.
Il consiglio elegge il Presidente ed il Vicepresidente dell’Associazione, che durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili alla stessa carica fino ad un massimo di 3 (tre) volte consecutive. Non è parimenti consentita l’alternanza tra presidente e vicepresidente per il periodo successivo a due mandati degli stessi.
Al Consiglio direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione, salvo quanto riservato all’Assemblea.
Il Presidente ha la firma sociale e la legale rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio relativamente all’ordinaria amministrazione.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza.
Il Consiglio direttivo può inoltre conferire i poteri, la firma e la legale rappresentanza per singoli e determinati atti anche ad uno o più componenti del medesimo Consiglio o ad altri soggetti espressamente incaricati.
Il Consiglio direttivo inoltre:
- delibera sulle dimissioni dei soci e sulla revoca della qualità di socio da sottoporre all’Assemblea per ratifica;
- determina annualmente l’ammontare delle quote sociali.
- segue l’attuazione dei programmi dell’Associazione nell’ambito delle linee generali e programmatiche decise dall’Assemblea dei soci, scegliendo le strutture operative più idonee alla gestione delle attività;
- delibera in caso di urgenza spese di carattere straordinario.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, si riunisce almeno tre volte all’anno e ogni volta che se ne presenti la necessità, su convocazione del Presidente stesso o di almeno un terzo (1/3) dei suoi membri.
Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi membri.
I membri del Consiglio, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Art. 12 – Il Presidente dell’Associazione
Il Presidente è nominato dal Consiglio e rimane in carica per il periodo di due (2) anni ed è rieleggibile alla stessa carica fino a un massimo di tre (3) volte consecutive.
Egli cura, salvo quanto specificato all’art. 11, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione e ne coordina l’attività dando esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei soci. In particolare il Presidente:
- convoca e presiede il Consiglio direttivo concordando l’ordine del giorno con il Segretario;
- presiede l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- rappresenta l’Associazione verso l’esterno.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 13 – Il Segretario
Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo per il periodo di due (2) anni rinnovabili.
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive.
Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio direttivo e del libro dei soci.
Art. 13 bis – Organo di controllo
La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1 – D. lgs 3.7.2017 n. 117 – la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, – D. lgs 3.7.2017 n. 117 – ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14 – Amministrazione e patrimonio
Per esercizio annuale si intende il periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. L’Associazione dovrà tenere la contabilità nelle forme di legge con la documentazione necessaria o richiesta da particolari iniziative. Il patrimonio sociale è costituito dalle quote versate annualmente dai soci, dagli acquisti mobiliari e immobiliari fatti a qualunque titolo, da donazioni, lasciti, sussidi e contributi concessi da Istituti, Enti pubblici e privati, Associazioni o privati cittadini.
Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e in particolare è interamente destinato ad interventi di supporto al malato Oncologico ed anziano quali ad esempio:
- messa a disposizione di mezzi di trasporto, ove necessario
- supporto nei bisogni dei pazienti fragili e cure della persona
- sostegno/accompagnamento da parte dei Volontari dell’Associazione
- consulenze da parte di Psico Oncologo
- acquisto di apparecchiature e strumentari utili alla diagnostica ed al trattamento delle neoplasie, da donare all’ASL VCO
- fornitura di arredi per migliorare il comfort dei pazienti oncologici ricoverati nei Reparti dell’ASL VCO
- organizzazione di corsi e convegni diretti a Personale Sanitario ed alla popolazione generale
Le quote sociali sono intrasmissibili. Al patrimonio sociale confluiscono gli eventuali avanzi di gestione con vincolo di destinazione alla realizzazione degli scopi istituzionali. Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
La Gestione del Patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo che provvede a formulare un piano di interventi valutandone le priorità e in ragione del risultato della raccolta fondi per la sua costituzione.
Art. 15 – Scioglimento e liquidazione
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, – D. lgs 3.7.2017 n. 117 – e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Art. 16 – Norme transitorie
In concomitanza con l’approvazione del presente statuto i soci fondatori provvederanno all’elezione del Consiglio direttivo, del Presidente e del Vice Presidente.
Sino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzi settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione dell’ente nel Registro delle Onlus.
Art. 17 – Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore e che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verbania.
Art. 18 – Rinvio
Per quanto non disciplinato dal presente Statuto valgono le disposizioni di diritto comune.
Il Presidente
Dott. Sergio Cozzi
Verbania 10/04/2019